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BONUS CARBURANTE 2023

 Si tratta della possibilità anche nel 2023  per i datori di lavoro privati  di  erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l’impresa.

Vale forse la pena ricordare che per il  2023 la soglia  dei fringe benefits  in beni e servizi non imponibili per i dipendenti è nuovamente quella ordinaria di 258,23 euro in quanto  il limite di 3000 euro introdotto dal dl Aiuti quater(art. 3 del  D.L. 18/11/2022 n.176). era una misura straordinaria limitata al 2022.

Riepiloghiamo di seguito  beneficiari e caratteristiche.

Bonus carburante 200 euro 2023: in sintesi

Le somme o i voucher  di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti
Possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione  benzina gas metano, gpl gasolio  e anche le ricariche  per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche  ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Il buono non è soggetto a contribuzione previdenziale né ad imposizione fiscale per il lavoratore

 Possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore 

Possono sostituire i premi di risultato ( se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.

 Sono interamente deducibili per il datore di lavoro 

L’erogazione può avvenire dal 1 gennaio  2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato)

Possono  essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.

Bonus benzina 2023: ultimi chiarimenti 

Sul precedente bonus erogabile nel 2022  l’Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni  operative con la circolare 27-2022 e  in audizione alla Camera nei giorni scorsi ha confermato  alcune indicazioni  non evidenti dal testo normativo ovvero che

  • Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili  fino a 258,23 euro  (ex art 51 comma 3 del TUIR)
  • dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.

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